Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5823 del 28 febbraio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di esecuzione forzata, le scritture private autenticate formate anteriormente al primo marzo 2006 - data di entrata in vigore della modifica dell'art. 474 c.p.c. ad opera del d.l. n. 35 del 2005 - hanno efficacia di titolo esecutivo, se poste in esecuzione successivamente a tale data, atteso che la citata novella legislativa, annoverandole tra i titoli esecutivi stragiudiziali, ne ha modificato la sola efficacia processuale, con la conseguenza che, in ossequio al principio "tempus regit actum", ad esse si applica la legge processuale vigente nel momento in cui vengono azionate. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di cui all'art. 512 c.p.c., con la quale il giudice dell'esecuzione aveva escluso dal piano di riparto il credito di una banca in quanto fondato su di una scrittura privata autenticata formata anteriormente all'entrata in vigore della riforma dell'art. 474 c.p.c. ancorché posta in esecuzione successivamente).

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