Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4993 del 11 marzo 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

Qualora la messa in circolazione dell’autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione senza che il trasportato abbia allacciato le cinture di sicurezza), sia ricollegabile all’azione o omissione non solo del trasportato, ma anche del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell’altro ed accettazione dei relativi rischi; pertanto si verifica un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento (diversa da quella in cui distinti fatti colposi convergano autonomamente nella produzione dell’evento). In tale situazione, a parte l’eventuale responsabilità verso terzi, secondo la disciplina dell’art. 2054 c.c., deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del suddetto veicolo e secondo la normativa generale degli artt. 2043, 2056, 1227 c.c., anche il pregiudizio all’integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell’incidente, tenuto conto che il comportamento dello stesso, nell’ambito dell’indicata cooperazione, non può valere ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno, né ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto il 30 per cento del concorso di colpa del trasportato e il 20 per cento del concorso del conducente, dopo aver accertato che il mancato uso delle cinture di sicurezza aveva avuto un’efficienza causale nella produzione dell’evento dannoso subito dal trasportato pari al 50 per cento).

(massima n. 2)

La consulenza tecnica non è solo strumento di valutazione tecnica, ma anche di accertamento e ricostruzione dei fatti storici prospettati dalle parti, senza peraltro costituire mezzo sostitutivo dell'"onus probandi" gravante su di esse. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in un incidente stradale, essendo incontroverso che il trasportato era stato sbalzato fuori dal veicolo, aveva ritenuto accertati dalla consulenza il mancato allaccio della cintura di sicurezza e l'incidenza eziologia di tale omissione sull'evento dannoso).

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