Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1600 del 9 febbraio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Il compratore che al momento della conclusione del contratto ignorava che la cosa compravenduta non era di proprietà del venditore può restringere la sua pretesa, ove il venditore non gli abbia fatto acquistare nel frattempo la proprietà. della cosa, al solo risarcimento dei danni, in tal senso dovendo essere intesa la salvezza del disposto dell'art. 1223 c.c. contenuta nel secondo comma dell'art. 1479 c.c.

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