(massima n. 1)
            Integra il delitto  di  falsitą  ideologica in atto pubblico il rilascio di un certificato attestante il possesso dei  requisiti  psicofisici  richiesti  perii  conseguimento della patente di guida, in assenza di visita, da parte di un medico autorizzato quale accertatore, atteso che lo stesso, anche ove operi in regime privatistico, riveste la qualitą  di  pubblico  ufficiale  ed  esercita  una  pubblica funzione in forza dellespressa previsione normativa di cui agli artt. 119, comma 2, cod. strada e 319, comma 5, del regolamento di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.