Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4260 del 8 maggio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Il promittente venditore di una cosa altrui č obbligato a procurare nel termine fissato l'acquisto della proprietā della cosa medesima al promittente compratore anche quando questo era a conoscenza dell'altruitā della cosa ed č, pertanto, inadempiente se non si sia posto nella condizione di stipulare il contratto traslativo con effetti reali entro la data prevista acquistando la cosa o procurando la partecipazione al contratto del proprietario del bene perché vi manifesti il suo consenso a favore del promissario.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.