(massima n. 1)
            Ai sensi  dell’art. 4 della  legge 111/1988 l’accertamento relativo alla sussistenza dei requisiti fisici e psichici necessari per l’ammissione all’esame per il conseguimento della patente di guida (in precedenza attribuito, dall’art. 81 del codice della strada  abrogato,  all’ufficiale  sanitario  del  comune) spetta  all’ufficio  medico  legale  dell’unità territorialmente  competente; ne  consegue  che anche con riguardo a quei Comuni nei quali la ritardata attuazione della riforma sanitaria  ha lasciato  in vita la figura dell’ufficiale sanitario, quest’ultimo, in ogni caso, a decorrere dall’entrata in vigore della legge 111/1988, non ha mantenuto la propria competenza in ordine agli accertamenti  psico-fisici de quibus e  che  la controversia  relativa  alla  liquidazione  dei  compensi spettanti  al medico legale della U.S.L.  territorialmente competente per i prescritti accertamenti delle condizioni di  idoneità  degli  aspiranti  al  rilascio  della  patente  di guida, rientrando nell’ambito del rapporto di impiego pubblico, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice  amministrativo.