Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 29880 del 18 novembre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di legittimità, per palesi ragioni di economia e ragionevole durata del processo, la fondatezza di motivi preliminari (di rito o di merito) da cui deriverebbe la necessità di una pronuncia, precedentemente mancata, su profili consequenziali (sempre di merito), non può portare all'accoglimento del ricorso ogni qual volta il diritto ultimo rivendicato sia comunque giuridicamente insussistente; in tali evenienze il giudizio di legittimità va comunque definito, previa correzione ex art. 384 c.p.c. della motivazione assunta nella sentenza impugnata, con la reiezione del ricorso interessato da tale dinamica processuale. (Nella specie, a fronte di un ricorso proposto da un'Università avverso la pronuncia di condanna a corrispondere determinati emolumenti ai medici "specializzandi", i quali, a loro volta, avevano proposto ricorso incidentale per chiedere, in caso di accoglimento del ricorso principale, l'accertamento della legittimazione passiva, rispetto alla pronuncia di condanna alle differenze rivendicate, della Presidenza del Consiglio o dei Ministeri evocati in giudizio, la S.C., riconosciuto il difetto di legittimazione passiva dell'Università, ha rigettato comunque il ricorso incidentale per infondatezza nel merito delle pretese dei medici).

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