Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11278 del 28 agosto 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

L’art. 7 del Codice della Strada conferisce al Sindaco il potere di adottare con ordinanza «i provvedimenti indicati nell’art. 6, comma quarto», con i quali egli puņ (lett.b) «stabilire obblighi, divieti, limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di strada o per determinate categorie di utenti».

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