(massima n. 1)
            In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’art. 7, comma primo, secondo il quale  nei centri  abitati  i  comuni  possono  con ordinanza  del  sindaco  limitare  la  circolazione di tutte  o  di  alcune  categorie  di  veicoli  per  accertate  e motivate esigenze di prevenzione dagli inquinamenti e  di  tutela  del  patrimonio  artistico, ambientale e naturale (lettera b), consente (lettera a), in  forza  del  richiamo  al  precedente  art.  6,  comma quarto) all’ente proprietario della strada di stabilire con ordinanza  «obblighi,  divieti  e  limitazioni  di  carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di utenti, in relazione alle  esigenze  della  circolazione  o  alle  caratteristiche strutturali della strada», obblighi e limitazioni tra i quali agevolmente  si  colloca il  dovere  di  esporre  il permesso (nella  specie,  imposto  dal  regolamento  del Comune di Lucca), strumentale alla disciplina della circolazione,  che,  in  quanto  limitata,  impegna  chi  ne  sia autorizzato  a  consentire  il controllo  anche  in  sua assenza (nel  caso  in  esame  il  ricorrente  deduceva  di essere stato autorizzato a sostare nell’area pedonale, lamentando  l’illegittimità  del  regolamento  comunale, secondo  il  quale  la  mancata  esposizione  del  permesso equivale  alla  sua  assenza).