Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 190 del 15 gennaio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Anche la spiaggia può essere aperta alla circolazione dei veicoli, nonostante la sua naturale destinazione non sempre si concili con tale uso, ammettendo il vigente codice della strada la regolamentazione della circolazione in luoghi facenti parte del demanio marittimo, con l’indicazione degli organi competenti a provvedere. (Fattispecie relativa a provvedimento di responsabilità per il reato di omicidio colposo in pregiudizio di soggetto che, percorrendo a bordo di un motociclo un tratto di spiaggia, su cui non vi erano divieti di accesso con tale mezzo, aveva urtato contro una fune non segnalata, posta ad una certa altezza del suolo per fermare un’imbarcazione, tirata a secco).

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