Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2965 del 28 marzo 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

L’intimazione di non proseguire il viaggio in violazione della sospensione disposta dal Prefetto, impartita dall’agente accertatore al conducente, non è dotata di autonomia rispetto al provvedimento prefettizio, costituendone una necessaria integrazione nei confronti degli utenti della strada, ignari del generale divieto, e per tal via resi edotti dell’emanazione del medesimo; conseguentemente priva di autonomia precettiva e sanzionatoria è anche la previsione dell’inosservanza dell’intimazione compiuta dall’agente accertatore che va ricondotta alla fattispecie dell’inottemperanza al provvedimento prefettizio ed alla relativa disciplina sanzionatoria.

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