Cassazione civile Sez. II sentenza n. 13885 del 9 giugno 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di disciplina della circolazione sulle strade comunali, rientrano nelle competenze della dirigenza comunale i provvedimenti che — pur dovendosi adeguare agli eventuali atti normativi e di indirizzo generale emanati dagli organi di governo e ferma restando l’attività di vigilanza e verifica successiva riservata a tali organi, secondo il disposto di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 2001 — siano diretti a regolamentare gli aspetti particolari della circolazione su singole strade del centro abitato (nella specie la circolazione e la sosta nel centro abitato per ragioni di sicurezza e di ordinato flusso del traffico), a nulla rilevando, in contrario, che il combinato disposto di cui agli artt. 6 e 7 cod. strada, precedentemente emanato, attribuisca al sindaco la regolamentazione della circolazione nei centri abitati e che i provvedimenti in questione non risultino specificamente tra quelli enumerati dall’art. 107, terzo comma, del d.lgs. n. 267 del 2000, attesa la natura meramente esemplificativa dell’elenco contenuto in tale disposizione.

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