Cassazione penale Sez. III sentenza n. 35232 del 28 giugno 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di inquinamento atmosferico, il reato di cui all'art. 25 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (oggi abrogato e sostituito dall'art. 279 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) che punisce l'esercizio di un impianto esistente in difetto di autorizzazione, č configurabile indipendentemente dalla circostanza che le emissioni superino i valori limite stabiliti, in quanto non si tratta di un reato di danno ma di un reato formale o di condotta che tende a garantire un controllo preventivo da parte della P.A. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che il bene tutelato dalla norma penale č l'interesse dell'amministrazione competente a controllare preventivamente la funzionalitą e potenzialitą inquinante degli impianti esistenti o nuovi). (Dichiara inammissibile, Trib. Vicenza, 23 Ottobre 2006).

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