Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12011 del 28 novembre 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contratto di lavoro autonomo, o contratto d'opera, č caratterizzato dalla prevalenza dell'obbligazione di fare su quella di dare, con o senza l'onere di acquisto del materiale, requisito questo che sostanzialmente lo differenzia dal contratto di vendita (anche di cose future). Ne discende che il contratto con cui un imprenditore si obbliga a fornire ad un altro soggetto manufatti rientranti nella propria normale attivitą produttiva e/o commerciale, apportando ad essi le modifiche di forma, misura e/o qualitą richieste specificamente dalla controparte, costituisce vendita (di cosa futura) se dette modifiche non snaturano le caratteristiche essenziali del prodotto, ma consistono in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarlo alle specifiche esigenze dell'acquirente.

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