Cassazione penale Sez. III sentenza n. 38674 del 7 aprile 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Sussiste continuitā normativa tra le fattispecie previste dall'articolo 19 del D.Lgs. n. 133 del 2005, abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. n. 46 del 2014, e quelle di cui all'articolo 261-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006 - introdotto dall'articolo 16 del medesimo decreto - in quanto i commi 1 e 2 del citato art. 261-bis contemplano le medesime identiche condotte, sanzionate con le medesime pene, di cui al previgente articolo 19. (Annulla senza rinvio, App. Firenze, 12 maggio 2015). In tema di attivitā di incenerimento di rifiuti, č necessario che la verifica dell'impatto ambientale (V.I.A.), non effettuata in fase di prima autorizzazione, preceda il rinnovo di quest'ultima che sia successivo all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 22 del 1997. (Annulla senza rinvio, App. Firenze, 12 maggio 2015). Il reato di svolgimento di attivitā di incenerimento di rifiuti senza autorizzazione, previsto dall'articolo 261-bis del D.Lgs. n.152 del 2006, č un reato formale di pericolo che si configura per il solo fatto della mancanza della prescritta autorizzazione, rimanendo del tutto irrilevante l'assenza in concreto, successivamente riscontrata, di qualsivoglia lesione. (Annulla senza rinvio, App. Firenze, 12 maggio 2015).

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