Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10239 del 21 novembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

La vendita di frutti pendenti ha fino al momento della separazione efficacia meramente obbligatoria e non traslativa. Ne deriva che se dopo la vendita, ma prima della separazione, un terzo costituisce sui frutti ancora pendenti un vincolo efficace erga omnes, come il pignoramento, avvenuta la separazione l'acquisto della proprietā da parte del compratore č inefficace nei confronti del creditore pignorante.

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