Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 28158 del 16 luglio 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della sussistenza del dolo specifico richiesto per l'integrazione del delitto di gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, previsto dall'art. 53-bis D.Lgs. 22 del 1997 (ora sostituito dall'art. 260 D.Lgs. n. 152 del 2006), il profitto perseguito dall'autore della condotta può consistere anche nella semplice riduzione dei costi aziendali.

(massima n. 2)

Per la configurabilità del reato di cui al Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 53-bis (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) (oggi riprodotto integralmente nell'art. 260 D.Lgs. n. 152/2006), è necessario il dolo specifico. Inoltre il c.d. "ingiusto profitto" è configurabile anche nella semplice riduzione dei costi aziendali.

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