(massima n. 1)
            Il  detentore  o  produttore  di  rifiuto  può  essere esentato da responsabilità solo se consegna il rifiuto al  servizio  pubblico  di  raccolta  o  a  soggetti autorizzati  all'attività  di  recupero  e  smaltimento. In quest'ultimo  caso  la  responsabilità  del  produttore  è esclusa  a  condizione  che  il  soggetto  privato  al  quale viene consegnato il rifiuto sia autorizzato al recupero ed allo  smaltimento  proprio  di  quel  tipo  di  rifiuto;  che  il detentore  abbia  ricevuto  il  formulario  controfirmato  e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data del  conferimento  del  rifiuto  al  trasportatore  ovvero  alla scadenza  del  predetto  termine abbia  provveduto  a  dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario  (cfr.  articolo  10  comma  secondo  del  decreto Ronchi e 188 del decreto legislativo n. 152 del 2006). La mancanza di una sola delle anzidette condizioni rende il produttore del rifiuto responsabile dell'illecito smaltimento in  forza  del  principio  generale  desunto  dalla  normativa comunitaria in base al quale tutti i soggetti coinvolti nella gestione  dei  rifiuti  rispondono  solidalmente  del  corretto smaltimento.