(massima n. 1)
            In  tema  di  abbandono  di  rifiuti,  sebbene  l'art.  14, comma 3, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (applicabile "ratione  temporis")  preveda la  corresponsabilità solidale  del  proprietario  o  dei  titolari  di  diritti personali  o  reali  di  godimento  sull'area  ove  sono stati  abusivamente  abbandonati  o  depositati  rifiuti, solo  in  quanto  la  violazione  sia  agli  stessi  imputabile  a titolo  di  dolo  o  colpa,  tale  riferimento  va  inteso,  per  le sottese  esigenze  di  tutela  ambientale,  in  senso  lato, comprendendo,  quindi,  qualunque  soggetto  che  si  trovi con l'area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale  da  consentirgli - e  per  ciò  stesso  imporgli - di esercitare  una  funzione  di  protezione  e  custodia finalizzata ad evitare che l'area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti  nocivi  per  la  salvaguardia  dell'ambiente;  per  altro verso, il requisito della colpa postulato da tale norma può ben  consistere  nell'omissione  delle  cautele  e  degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un'efficace  custodia.  (Fattispecie  relativa  ad  ordinanza nei confronti di un Consorzio di Bonifica per provvedere alla rimozione, all'avvio al recupero, allo smaltimento ed alla  messa  in  sicurezza  dei  rifiuti  depositati  lungo  un fiume).