Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5312 del 4 febbraio 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di gestione dei rifiuti, non č configurabile il tentativo del reato di trasporto illecito di rifiuti (art. 256, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) nel caso in cui la loro movimentazione in area privata sia prodromica al trasporto dei rifiuti all'esterno di tale area, in quanto il momento consumativo del reato coincide con l'inizio dell'attivitā di trasporto dei medesimi.

(massima n. 2)

In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di trasporto illecito (art. 256, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) la movimentazione dei rifiuti che, pur avendo avuto inizio in area privata, sia obiettivamente finalizzata al loro trasporto all'esterno a tale area, non essendo applicabile in questo caso la norma derogatoria di cui all'art. 193, comma nono, del citato decreto che sottrae alla disciplina dei rifiuti esclusivamente il trasporto in aree private a condizione che lo stesso sia finalizzato ad una diversa sistemazione dei rifiuti all'interno delle predette aree ed in quanto i rifiuti medesimi non siano destinati all'esterno.

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