Cassazione penale Sez. III sentenza n. 177 del 7 gennaio 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilità del proprietario dell'area destinata a deposito e smaltimento di rifiuti può essere desunta dal comportamento attivo, consistente, di fatto, nel fare depositare, almeno in parte, i materiali di risulta da demolizioni e gli scarti di cantiere (plastica, tondini, legni, sacchetti etc.), e fare spianare gli stessi in una depressione e ricoprire il tutto con terreno naturale. Nella pratica, anche solo lo spianamento e copertura con terreno naturale integra il reato di cui al Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51 comma 1, in quanto lo smaltimento dei rifiuti non si ha soltanto col deposito di essi "sul suolo" ma anche "nel suolo", come viene anche indicato nell'allegato "B" (allegato 4) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 che ha trovato continuità normativa nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allegato B parte quarta (allegato 18), che descrive le attività di smaltimento.

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