Cassazione penale Sez. III sentenza n. 40860 del 18 novembre 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di trasporto illecito [oggi disciplinato dall'art. 256, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152] la movimentazione dei rifiuti che, pur avendo avuto inizio in area private, sia obiettivamente finalizzata al loro trasporto all'esterno a tale area, non essendo applicabile in questo caso la norma derogatoria di cui all'art. 193, comma 9, del citato decreto che sottrae alla disciplina dei rifiuti esclusivamente il trasporto in area private a condizione che lo stesso sia finalizzato ad una diversa sistemazione dei rifiuti all'interno delle predette area ed in quanto i rifiuti medesimi non siano destinati all'esterno. Ne consegue che il trasporto di tali rifiuti, anche se prodotti nell'esercizio della medesima attivitą d'impresa, richiede l'iscrizione all'Albo nazionale di cui 30 del decreto n. 22/1997 stante che, integra il reato di cui all'art. 256. comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006, il trasporto di rifiuti propri non pericolosi, sebbene effettuato in via eccezionale, nel caso in cui il produttore, non avvalendosi delle prestazioni di imprese esercenti servizi di smaltimento regolarmente autorizzate ed iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali, abbia utilizzato mezzi propri non autorizzati.

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