Cassazione penale Sez. III sentenza n. 28493 del 20 giugno 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

La contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni di cui all'art. 256, comma quarto, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è reato formale di pericolo, il quale si configura in caso di violazione delle prescrizioni imposte per l'attività autorizzata di gestione di rifiuti, sicché la valutazione in ordine all'offesa al bene giuridico protetto, vale a dire l'integrità dell'ambiente, cui accede la tutela strumentale del controllo amministrativo da parte della pubblica amministrazione, va retrocessa al momento della condotta secondo un giudizio prognostico "ex ante", essendo irrilevante l'assenza in concreto, successivamente riscontrata, di qualsivoglia lesione al bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice (Sez. 3, n. 19439 del 17/01/2012 - dep. 23/05/2012, Miotti; Sez. 3, n. 6256 del 02/02/2011 - dep. 21/02/2011, Mariottini e altro).

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