Cassazione civile Sez. II sentenza n. 20862 del 29 settembre 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di rifiuti, il produttore di quelli che siano avviati allo smaltimento deve indicare, all'atto della partenza, la quantitą degli stessi nel formulario di accompagnamento e la relativa omissione comporta la violazione, punita con sanzione amministrativa, degli artt. 15 e 52 del D.Lgs. n. 22 del 1997, posto che, dall'interpretazione letterale del combinato disposto di dette norme, si desume che la responsabilitą per la mancata presenza del formulario a corredo del trasporto dei rifiuti č attribuibile non solo al trasportatore ma anche al produttore dei medesimi, al quale compete la redazione e la sottoscrizione del documento di accompagnamento.

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