Cassazione penale Sez. III sentenza n. 22755 del 15 giugno 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di rifiuti costituiti da medicinali, dell'abbandono o del deposito incontrollato deve essere chiamato a rispondere il soggetto che nella struttura sanitaria ricopre la qualifica di amministratore o direttore generale o di presidente. Lo stesso, č tenuto, ope legis, a vigilare che i propri dipendenti o altri sottoposti o delegati osservino le norme ambientalistiche.

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