Cassazione penale Sez. III sentenza n. 773 del 11 gennaio 2010

(2 massime)

(massima n. 1)

Il concetto di gestione del rifiuto non va inteso in senso imprenditoriale, ovvero come esercizio professionale dell'attivitā tipicizzata, ma in senso ampio, comprensivo di qualsiasi contributo, sia attivo che passivo, diretto a realizzare una attivitā di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione del rifiuto. Integra il reato di gestione non autorizzata di rifiuti la modifica del ciclo produttivo di recupero e trattamento gestito in regime di procedura semplificata, non preceduta da una nuova segnalazione certificata di inizio attivitā, in quanto il trattamento di rifiuti diversi da quelli per i quali si č in possesso di autorizzazione equivale a trattamento di rifiuti senza autorizzazione.

(massima n. 2)

In tema d'inquinamento atmosferico, l'art. 25 D.P.R. n. 203/1988 sanzionava l'inosservanza delle prescrizioni dettate nel provvedimento di autorizzazione o, successivamente, dall'autoritā competente (il CRIAP), nonché il mancato adeguamento dell'impianto. L'art. 279, comma secondo, D.Lgs. n. 152/2006 sanziona ancora tale specifica condotta e tra le due previsioni sussiste continuitā normativa, prevedendo il secondo comma dell'art. 279 la condotta di "chi, nell'esercizio di un impianto o di una attivitā, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autoritā competente ai sensi del presente titolo

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