Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11487 del 22 marzo 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

La nozione di abbandono indiscriminato di rifiuti provenienti da attivitą di impresa presuppone una responsabilitą diretta del titolare dell'impresa nella attivitą di discarica. Infatti, rispetto ad una generale previsione di illiceitą amministrativa della condotta come disciplina dal Decreto Legislativo 5 febbraio del 1997, n. 22, articolo 50, comma 1, oggi trasfuso nel Decreto Legislativo 3 aprile del 2006, n. 152 articolo 255, il reato di abbandono incontrollato di rifiuti ricorre quando a commetterlo sia il titolare di una impresa o il responsabile di un ente, dovendo a tale elemento attribuirsi un valore specializzante.

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