Cassazione penale Sez. III sentenza n. 19667 del 7 dicembre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietą di un terzo, estraneo all'illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilitą sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (fattispecie relativa a sequestro preventivo di discarica abusiva realizzata su terreni di proprietą di soggetto estraneo all'abbandono).

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