(massima n. 1)
            Per  ravvisare  la  responsabilità  del  proprietario di  un  terreno,  sul  quale  viene  svolta,  da  parte  di estranei, un'illecita gestione di rifiuti, è necessaria la specificazione del contributo causale consapevolmente  fornito  all'attività  effettuata  da  terzi non  essendo  sufficiente  la  colpevole  inerzia  del proprietario  a  fronte  della  collocazione  di  rifiuti. Neppure rileva, per configurare un concorso nel reato, la mancata attivazione per la rimozione dei rifiuti, in quanto la responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento lesivo, a norma dell'art. 40, comma  2,  cod.  pen.,  e  tale  obbligo  non  può  essere ravvisato nella inottemperanza all'ordinanza di rimozione dei  rifiuti,  in  quanto  provvedimento  successivo all'abbandono.