(massima n. 1)
            Il  sistema  delineato  dagli  artt.  242  e  257  T.U.A., D.Lgs. n. 152/06 che, attraverso la sanzione penale, per un  verso  persegue  l'obiettivo  di  indurre  chi  inquina  ad attivarsi tempestivamente per rimuovere le conseguenze dannose della propria condotta notiziando tempestivamente  le  autorità  competenti  del  verificarsi degli  eventi  in grado  di contaminare  il sito  e dall'altro  si preoccupa  di  assicurare  il  corretto  ed  effettivo adempimento  delle  prescrizioni  finalizzate  alla  bonifica del  sito  stesso.  Tuttavia,  ai  sensi  dell'art.  250  D.Lgs.  n. 152/06 ove i soggetti responsabili della contaminazione non  provvedano direttamente  agli  adempimenti  previsti, le  procedure  e  gli  interventi  di  cui  all'articolo  242  sono comunque realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente  o  dagli  altri  enti  indicati  dalla  stessa disposizione. E dunque poiché l'omessa comunicazione  non  pregiudica  in  realtà  l'adozione del  progetto  di  bonifica si  deve  necessariamente ritenere che di regola essa da sola non possa dar luogo ad un danno risarcibile per le associazioni qualora risulti comunque - come nella specie - attivata la procedura per il  progetto  di  bonifica.  Pertanto,  non  sembra  possibile, alla luce del principio di legalità, stante il chiaro disposto normativo,  estendere  l'ambito  interpretativo  della  nuova disposizione  ricomprendendo  nella  fattispecie  anche l'elusione  di  ulteriori  adempimenti  previsti  dall'art.  242 TUA  ed  estendere  quindi  il  presidio  penale,  come sollecita  il  ricorrente,  alla  mancata  ottemperanza  di obblighi  diversi  da  quelli  scaturenti  dal  progetto  di bonifica  se  non  espressamente  indicati.  Sicché,  in assenza  di  un  progetto  definitivamente  approvato,  non può configurarsi  il  reato  di  cui  all'art.  257  TUA.