Cassazione penale Sez. III sentenza n. 22006 del 9 giugno 2010

(2 massime)

(massima n. 1)

Il sistema delineato dagli artt. 242 e 257 T.U.A., D.Lgs. n. 152/06 che, attraverso la sanzione penale, per un verso persegue l'obiettivo di indurre chi inquina ad attivarsi tempestivamente per rimuovere le conseguenze dannose della propria condotta notiziando tempestivamente le autorità competenti del verificarsi degli eventi in grado di contaminare il sito e dall'altro si preoccupa di assicurare il corretto ed effettivo adempimento delle prescrizioni finalizzate alla bonifica del sito stesso. Tuttavia, ai sensi dell'art. 250 D.Lgs. n. 152/06 ove i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti previsti, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono comunque realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente o dagli altri enti indicati dalla stessa disposizione. E dunque poiché l'omessa comunicazione non pregiudica in realtà l'adozione del progetto di bonifica si deve necessariamente ritenere che di regola essa da sola non possa dar luogo ad un danno risarcibile per le associazioni qualora risulti comunque - come nella specie - attivata la procedura per il progetto di bonifica. Pertanto, non sembra possibile, alla luce del principio di legalità, stante il chiaro disposto normativo, estendere l'ambito interpretativo della nuova disposizione ricomprendendo nella fattispecie anche l'elusione di ulteriori adempimenti previsti dall'art. 242 TUA ed estendere quindi il presidio penale, come sollecita il ricorrente, alla mancata ottemperanza di obblighi diversi da quelli scaturenti dal progetto di bonifica se non espressamente indicati. Sicché, in assenza di un progetto definitivamente approvato, non può configurarsi il reato di cui all'art. 257 TUA.

(massima n. 2)

La nuova fattispecie, ex art. 257 TUA, prevede ora che la bonifica debba avvenire in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti - che regola la procedura di caratterizzazione ed il progetto di bonifica - cosi superando la formulazione dell'art. 51-bis D.Lgs. n. 22/97 che si limitava a prevedere la bonifica secondo il procedimento di cui all'articolo 17. Si deve ritenere, dunque, che, in assenza di un progetto definitivamente approvato, non possa nemmeno essere configurato il reato di cui all'art. 257 TUA. Ritenendo sufficiente la mancata approvazione del progetto di bonifica per escludere la configurabilità del reato in questione.

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