Cassazione penale Sez. III sentenza n. 27990 del 9 luglio 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di smaltimento dei rifiuti la sanzione per l'inosservanza dell'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi, va applicata a chiunque non ottemperi a tale ordinanza e che sia stato, nella stessa, individuato quale responsabile dell'abbandono dei rifiuti o proprietario del terreno. Compete infatti ai soggetti interessati, al fine di evitare di rendersi responsabili dell'inottemperanza in questione, chiedere l'ottenimento dell'annullamento del provvedimento sindacale o la dimostrazione in sede penale dell'assenza della ritenuta condizione soggettiva. È vero che l'ordinanza del sindaco può essere emessa solo nei confronti dei soggetti che hanno abbandonato i rifiuti e, in solido, nei confronti del proprietario dell'area sulla quale i rifiuti sono stati abbandonati e non anche nei confronti del proprietario, in quanto tale, del rifiuto abbandonato da altri. L'esclusione di responsabilità del proprietario del rifiuto abbandonato da altri va peraltro correlata alla mancanza di concorso materiale o morale con chi l'ha abbandonato.

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