Cassazione penale Sez. III sentenza n. 15447 del 20 gennaio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Per qualificare un materiale di scarto come rifiuto non è rilevante il suo valore economico né il fatto che sia utile a chi potrebbe farne commercio giacché questa impostazione contiene un errore di prospettiva in quanto attribuisce all'attuale detentore, invece che all'originario detentore della cosa, l'assenza della volontà di disfarsi. Ne consegue che la natura di rifiuto non è esclusa neppure dalla presenza nel materiale di metalli nobili perché la loro estrazione configura un trattamento e non un riutilizzo del materiale quale.

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