Cassazione civile Sez. II sentenza n. 369 del 13 gennaio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Le modificazioni del contratto divenuto eccessivamente oneroso e, come tale, da ridurre ad equità, vanno valutate con riferimento alla normalizzazione del rapporto ed il supplemento del prezzo a carico del compratore, per la riduzione ad equità del contratto stesso, integra un debito di valore, il quale deve essere adeguato in relazione alla svalutazione monetaria sopravvenuta e comporta, inoltre, la corresponsione degli interessi legali a titolo compensativo dalla data della stipulazione ovvero da quella in cui avrebbe dovuto essere stipulato l'atto pubblico.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.