(massima n. 2)
            In presenza di trasgressione del  titolo  abilitativo perché l'attività posta in essere non è ad esso conforme e le  caratteristiche  materiali  dell'attività  avrebbero  potuto giustificarne  uno  di  contenuto  diverso  quanto  alle prescrizioni  in  esso  contenute,  la  funzione  di  controllo delle  attività  di  gestione  dei  rifiuti  che  riverberano  effetti esterni  sull'ambiente  e  sulla  collettività  viene  comunque pregiudicata  e  viene  svuotato  l'effetto  giuridico  del  titolo autorizzativo che rende l'attività materiale posta in essere contra  legem  (nella  specie,  la  condotta  contestata  di gestione  dei  rifiuti  in  eccedenza  rispetto  ai  quantitativi annui autorizzati  è stata sussunta  nell'ipotesi  di  reato  di cui  all'art.  256,  1°  comma,  D.Lgs.  n.  152/2006).