Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6717 del 30 novembre 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

Premesso che in presenza di regime semplificato, le prescrizioni che debbono essere rispettate coincidono con quanto indicato da parte della ditta richiedente in sede di iscrizione nel registro delle imprese che effettuano recupero di rifiuti non pericolosi, l'inosservanza dei requisiti e delle condizioni previsti nella comunicazione di inizio attività può tradursi, in certi casi, nell'esercizio dell'attività stessa in assenza dei requisiti richiesti per il suo svolgimento. Nella specie, il soggetto, che operava in regime di procedura semplificata, aveva gestito rifiuti in quantità superiore a quella indicata nella comunicazione di inizio di attività con conseguente integrazione del reato di cui all'art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 avendo posto in essere un'attività che avrebbe potuto giustificare un titolo abilitativo di contenuto diverso quanto alle prescrizioni in esso contenute.

(massima n. 2)

In presenza di trasgressione del titolo abilitativo perché l'attività posta in essere non è ad esso conforme e le caratteristiche materiali dell'attività avrebbero potuto giustificarne uno di contenuto diverso quanto alle prescrizioni in esso contenute, la funzione di controllo delle attività di gestione dei rifiuti che riverberano effetti esterni sull'ambiente e sulla collettività viene comunque pregiudicata e viene svuotato l'effetto giuridico del titolo autorizzativo che rende l'attività materiale posta in essere contra legem (nella specie, la condotta contestata di gestione dei rifiuti in eccedenza rispetto ai quantitativi annui autorizzati è stata sussunta nell'ipotesi di reato di cui all'art. 256, 1° comma, D.Lgs. n. 152/2006).

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