Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5439 del 13 dicembre 1977

(1 massima)

(massima n. 1)

La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta non può essere chiesta dalla parte che abbia già eseguito la propria prestazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.