Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1021 del 10 febbraio 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

In relazione alla ratio della normativa della risoluzione del contratto per inadempimento (o per eccessiva onerositą sopravvenuta), diretta alla tutela dell'equilibrio sinallagmatico nei contratti a prestazioni corrispettive, l'obiettiva esiguitą della parte di prestazioni non eseguita (o tardivamente eseguita) in relazione all'economia complessiva della convenzione, comportando la corrispondente minima lesione dell'interesse dell'altro contraente, deve trovare esclusiva e prevalente rilevanza nel giudizio sull'importanza o meno dell'inadempimento (o della non gravositą della controprestazione nella onerositą sopravvenuta).

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