Corte costituzionale sentenza n. 61 del 5 marzo 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

È costituzionalmente illegittimo l'art. 14 comma 1 L. reg. Valle d'Aosta 3 dicembre 2007 n. 31, in relazione all'art. 117 comma 2 lett. s) Cost., il quale prevede che "i materiali inerti da scavo non costituiscono rifiuti e non sono assoggettati alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006" qualora derivanti da materiali "la cui qualità ambientale risulti essere corrispondente almeno allo stato chimico di buono, come definito dall'art. 74, comma 2, lett. z), D.Lgs. n. 152/2006". Si tratta di disposizione che attiene alla stessa definizione di "rifiuto", riguardante la materia della tutela ambientale affidata alla competenza esclusiva dello Stato, e che non è riferibile a nessuna altra competenza propriamente regionale né statutaria né desumibile dal combinato disposto degli artt. 117 cost. e art. 10 L. cost. n. 3 del 2001; la disciplina statale, prevedendo, invece, che tali materie sono rifiuti, non consente l'esclusione fissata dal legislatore regionale.

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