Cassazione penale Sez. III sentenza n. 12865 del 24 marzo 2009

(2 massime)

(massima n. 1)

Nella nozione di acque reflue industriali, ex art. 74 lett. h) D.Lgs. 152/06 rientrano tutti i tipi di acqua derivante dallo svolgimento di attivitą produttive, poiché detti reflui non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attivitą domestiche di cui alla nozione di acque reflue domestiche prevista dall'articolo 74 lett. g) stesso decreto (fattispecie relativa ad acque di condensa provenienti da frigoriferi ove erano conservati prodotti ittici; nonché di quelle prodotte dal lavaggio dei locali e dei macchinari).

(massima n. 2)

In tema di inquinamento idrico, nella nozione di acque reflue industriali definita dall'art. 74, comma primo, lett. h), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attivitą produttive, in quanto detti reflui non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attivitą domestiche di cui alla nozione di acque reflue domestiche, come definite dall'art. 74, comma primo, lett. g), del citato decreto. (Fattispecie di scarico senza autorizzazione di acque di condensa provenienti da frigoriferi in cui erano conservati prodotti ittici e di acque prodotte dal lavaggio dei locali e dei macchinari che recapitavano in tombini siti sulla pubblica via, collegati alla rete fognaria).

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