Cassazione penale Sez. III sentenza n. 35888 del 3 ottobre 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

La definizione di "scarico" contenuta nel D.Lgs. n. 152 del 2006 non prevede, come mezzo essenziale per l'esecuzione dello stesso, la presenza di tubazioni o apparecchiature speciali costituenti vera e propria "condotta", dovendo ritenersi che integra scarico in senso giuridico qualsiasi sistema di deflusso, oggettivo e duraturo, che comunque canalizza (senza soluzione di continuitā, in modo artificiale o meno) i reflui dal luogo di produzione al corpo recettore e, nella fattispecie in esame, č stato riscontrato appunto un collegamento non interrotto e non occasionale tra fonte di riversamento e corpo ricettore.

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