(massima n. 1)
            La  definizione  di  "scarico"  contenuta  nel  D.Lgs.  n. 152 del 2006 non prevede, come mezzo essenziale per l'esecuzione  dello  stesso,  la  presenza  di  tubazioni  o apparecchiature  speciali  costituenti  vera  e  propria "condotta",  dovendo  ritenersi  che integra  scarico  in senso  giuridico  qualsiasi  sistema  di  deflusso, oggettivo  e  duraturo,  che  comunque  canalizza (senza  soluzione  di  continuitā,  in  modo  artificiale  o meno) i reflui  dal  luogo  di  produzione  al  corpo recettore e,  nella fattispecie  in  esame,  č  stato riscontrato appunto un collegamento non interrotto e non occasionale  tra  fonte  di  riversamento  e  corpo  ricettore.