(massima n. 1)
            Premesso  che  la  disciplina  in  materia  di  scarichi idrici è applicabile in tutti i casi nei quali si è in presenza di  uno  scarico,  anche  soltanto  periodico,  discontinuo  o occasionale,  di  acque  reflue  in  uno  dei  corpi  recettori specificati  dalla  legge  ed  effettuato  tramite  condotte  o altro sistema  stabile  e  che  in  tutti  gli  altri casi,  nei quali manchi  il  nesso  funzionale  e  diretto  delle  acque  reflue con il corpo recettore, si applica la disciplina sui rifiuti, è configurabile  la  contravvenzione  di  cui  all'art.  256  del D.Lgs. n. 152/2006 nel caso di sversamento di fanghi, derivanti  dalla  attività  di  troticoltura,  che,  dopo  essere stati  raccolti  in  vasche  di  sedimentazione - elemento questo  che,  di  per  sé,  escludeva  la  possibilità  di applicare  ad  essi  la  ordinaria  disciplina  degli  scarichi idrici  stante  la  presenza  di  tali  elementi  intermedi  fra  il momento  di  produzione  dei  reflui  e  quello  di  loro trasferimento verso il corpo recettore - si riversavano in maniera  incontrollata  all'esterno  delle  stesse  (nella specie, le  vasche  erano  utilizzate  esse  stesse  per l'allevamento  di  tal  che  venivano  meno  alla  funzione  di vasche  di  decantazione  perché  la  presenza,  ed  il conseguente frenetico movimento di diverse centinaia di pesci all'interno di esse, impediva la sedimentazione dei rifiuti  che,  tracimando  al  di  fuori  delle  vasche,  si riversavano  nel  terreno  circostante  sino  agli  adiacenti corsi d'acqua).