Cassazione penale Sez. III sentenza n. 52133 del 19 giugno 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Partendo dalla distinzione tra scarico di acque reflue e gestione dei rifiuti idrici e tenendo conto che l'art. 230, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006 non è applicabile all'attività di spurgo quando il soggetto non effettui la pulizia manutentiva di fognature (in tal caso l'autospurghista può qualificarsi "produttore"), ma effettui lo spurgo di pozzi neri, fosse Imhoff o bagni mobili (nel qual caso deve qualificarsi "trasportatore di rifiuti prodotti da terzi"), si configura il reato di cui all'art. 256, D.Lgs. n. 152/2006 allorché i reflui trasportati da una ditta di autospurgo, attività per cui è autorizzata, anziché essere conferiti immediatamente presso l'impianto di smaltimento, vengano trattenuti nelle autobotti presso la sede aziendale, realizzando in tal modo uno stoccaggio non autorizzato.

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