Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6743 del 8 marzo 2019

(2 massime)

(massima n. 1)

La notificazione di atto processuale effettuata a soggetto e in luogo non corretti non č inesistente, in quanto potenzialmente idonea ad assolvere alla funzione conoscitiva che le č propria, potendo al pių ritenersi nulla e, come tale, possibile oggetto di rinnovazione. (In applicazione del principio, la S.C., ha escluso la nullitā della notifica effettuata collettivamente ed impersonalmente agli eredi della debitrice nel suo ultimo domicilio sebbene la "de cuius" fosse interdetta e la notifica avrebbe dovuto essere eseguita presso il suo effettivo domicilio e diretta al curatore dell'ereditā giacente).

(massima n. 2)

In tema di atti processuali, la parte che ha effettuato la notificazione non č legittimata a dedurne l'inesistenza giuridica e, nell'ipotesi di assegnazione di un termine per la rinnovazione della notificazione ritenuta nulla, non č legittimata a dedurre la nullitā della conseguente attivitā processuale di rinnovazione, alla quale essa stessa ha in sostanza dato luogo.

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