(massima n. 1)
            La  giurisprudenza  costituzionale  č  costante  nel senso di ritenere che la circostanza che una determinata disciplina sia ascrivibile alla materia "tutela dell'ambiente" di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s),  della  Costituzione, se certamente comporta  il  potere dello  Stato  di  dettare standard di  protezione  uniformi validi  su  tutto  il  territorio  nazionale  e  non  derogabili  in senso  peggiorativo  da  parte  delle  Regioni,  non  esclude affatto che le leggi regionali emanate nell'esercizio della  potestā  concorrente  di  cui  all'art.  117,  terzo  comma, della  Costituzione,  o  di  quella  "residuale"  di  cui  all'art. 117,  quarto  comma, possano  assumere  tra  i  propri scopi anche finalitā di tutela ambientale.