Cassazione civile Sez. II sentenza n. 387 del 16 gennaio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio che sorregge l'eccezione inadempleti contractus, e che trova la sua consacrazione nella formulazione dell'art. 1460 c.c., trae fondamento dal nesso di interdipendenza che nei contratti a prestazioni corrispettive lega le opposte obbligazioni e prestazioni nell'ambito di un rapporto sinallagmatico il cui contenuto, indipendentemente da esplicite previsioni negoziali, è — secondo il principio interpretativo integrativo correlato all'obbligo di correttezza delle parti (art. 1175 c.c.) — esteso alle cosiddette obbligazioni collaterali di protezione, di collaborazione, di informazione etc. Ne consegue che, in sede di valutazione comparativa delle condotte delle parti di un contratto di appalto, il giudice non può avere riguardo alle sole obbligazioni principali dedotte in contratto (e cioè, il pagamento del compenso, per il committente ed il compimento dell'opera, per l'appaltatore), ma anche a quelle cosiddette «collaterali» di collaborazione, privilegiandone l'apprezzamento quando il loro inadempimento da parte dell'obbligato abbia dato causa a quello del creditore.

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