Corte costituzionale sentenza n. 101 del 12 maggio 2016

(4 massime)

(massima n. 1)

La disciplina dei rifiuti rientra nella materia della «tutela dell'ambiente» per la quale sussiste la competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

(massima n. 2)

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, commi 3-bis e 3-ter, ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, aggiunti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 30 dicembre 2014, n. 35, nella parte in cui ampliano - sia pure ai soli fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 35 del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014 - la nozione di «rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale», riconducendovi altresì tutti i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani; tali disposizioni infatti si pongono in contrasto con la disciplina nazionale di riferimento, prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la quale stabilisce che «i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti» debbano venir ricompresi nella categoria dei «rifiuti speciali» (art. 184, comma 3, lettera g).

(massima n. 3)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa in riferimento agli artt. 3, 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione - dell'art. 6, comma 1, lettera c), della legge della Regione Lombardia n. 35 del 2014 - nel testo modificato dall'art. 8, comma 13, lettera s), della legge regionale 5 agosto 2015, n. 22, il quale testualmente dispone che «La Giunta regionale, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica e in considerazione dei tempi necessari [...] per espletare le procedure di gara, può consentire, per le sole concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2017, la prosecuzione temporanea, da parte del concessionario uscente, dell'esercizio degli impianti di grande derivazione a uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, come previsto dall'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 79 del 1999 [Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica]».

(massima n. 4)

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 14, comma 3-bis della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 35 del 2014), che amplia la categoria "rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale", ricomprendendovi anche tutti quelli decadenti dal trattamento dei suddetti rifiuti. La norma si pone in contrasto con la disciplina nazionale di riferimento (D.Lgs. n. 152 del 2006), secondo cui i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento vanno ricompresi nella categoria dei rifiuti speciali. E poiché la disciplina dei rifiuti rientra, per costante giurisprudenza costituzionale, nella materia della «tutela dell'ambiente», si determina il vulnus al precetto costituzionale; non rileva, in contrario, né l'eventuale "opportunità" della diversa classificazione dei rifiuti urbani operata dalla norma impugnata, né il suo prospettato carattere di interpretazione adeguatrice della disciplina statale, poiché in ambito di competenza esclusiva dello Stato non è consentito alla Regione di adottare interventi normativi siffatti.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.