Corte costituzionale sentenza n. 39 del 24 febbraio 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

Dalla vigente legislazione emerge il principio che, per il rilascio dei titoli di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nelle zone di mare, la competenza legislativa dello Stato č esclusiva; tale principio, d'altra parte, deve qualificarsi come fondamentale.

(massima n. 2)

Va dichiarata l'illegittimitā costituzionale della legge della Regione Abruzzo 14 ottobre 2015, n. 29 (Provvedimenti urgenti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema della costa abruzzese) la quale, composta di due articoli, dispone il divieto, ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, delle attivitā di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nelle zone di mare poste entro le dodici miglia marine dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero della Regione Abruzzo, estendendo il medesimo divieto anche ai procedimenti autorizzatori e concessori in corso alla data di entrata in vigore della legge, nonché a tutti i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. L'unica clausola di salvaguardia prevista dalla legge regionale riguarda i titoli abilitati giā rilasciati.

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