(massima n. 2)
            Va dichiarata l'illegittimitā costituzionale della legge della  Regione  Abruzzo  14  ottobre  2015,  n.  29 (Provvedimenti  urgenti  per la  tutela  dell'ambiente  e dell'ecosistema  della  costa  abruzzese)  la  quale, composta di due articoli, dispone il divieto, ai fini di tutela dell'ambiente  e  dell'ecosistema,  delle  attivitā  di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi  nelle  zone  di  mare  poste  entro  le  dodici  miglia marine  dalle  linee  di  costa  lungo  l'intero  perimetro costiero della Regione Abruzzo, estendendo il medesimo divieto anche ai procedimenti autorizzatori e concessori in corso alla data di entrata in vigore della legge, nonché a  tutti  i  procedimenti  autorizzatori  e  concessori conseguenti e connessi. L'unica clausola di salvaguardia prevista dalla legge regionale riguarda i titoli abilitati giā rilasciati.