Corte costituzionale sentenza n. 232 del 8 novembre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Le Regioni ad autonomia speciale sono tenute a rispettare, anche nell'esercizio delle loro competenze legislative statutarie esclusive, la disciplina statale in materia di VIA la quale delinea un livello di protezione uniforme a tutela dell'ambiente che si impone sull'intero territorio nazionale. Con la conseguenza che le disposizioni legislative regionali che, in deroga alla disciplina statale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) e comunitaria (direttiva n. 2014/52/UE) sottraggano dalla verifica di assoggettabilitą a VIA determinati impianti produttivi, sono costituzionalmente illegittime in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., ledendo la sfera di competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente».

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.