Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 1036 del 17 gennaio 2019

(3 massime)

(massima n. 1)

Il giudice può rilevare d'ufficio la nullità di un contratto, a norma dell'art. 1421 c.c., anche ove sia stata proposta domanda di annullamento (o di risoluzione o di rescissione), senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, atteso che in ognuna di tali domande è implicitamente postulata l'assenza di ragioni che determinino la nullità del contratto medesimo. L'efficacia della pronuncia, tuttavia, non può eccedere i limiti della causa, la cui efficacia si deve conformare al perimetro della domanda proposta, potendo tuttavia estendersi all'intero rapporto contrattuale se questa lo investa interamente.

(massima n. 2)

Nel procedimento ordinario di cognizione, così come l'udienza per le deduzioni istruttorie indicata dall'art. 184 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile, non costituisce un momento indefettibile che debba necessariamente precedere la rimessione della causa al collegio, simmetricamente è da escludere che le parti abbiano diritto all'immediata fissazione della udienza di precisazione delle conclusioni, atteso che l'art. 187 del codice di rito affida alla discrezionalità del giudice l'apprezzamento del "se" la causa "sia matura per la decisione" senza necessità di assunzione di mezzi di prova, ciò che può avvenire se tra le parti sia insorta controversia solo in punto di diritto relativamente a diritti disponibili delle parti, o se i fatti controversi siano provati attraverso documenti, ovvero quando le parti stesse non abbiano chiesto l'ammissione di prove sui punti controversi.

(massima n. 3)

L'art. 1585, comma 2, c.c., che attribuisce al conduttore la legittimazione ad agire contro i terzi che arrechino molestie concernenti il godimento dell'immobile, è analogicamente applicabile ai casi in cui il fatto illecito del terzo, che occupi abusivamente l'immobile concesso in locazione, impedisca l'attuazione di tale rapporto, sicchè egli può agire direttamente contro l'autore dell'illecito per ottenere la disponibilità del bene e/o per il risarcimento del danno. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 28/09/2015).

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