Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2026 del 14 ottobre 1970

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei contratti con prestazioni corrispettive la diversità dei termini per l'inadempimento, dipendente da espressa pattuizione o dalla natura del contratto, impedisce a chi deve adempiere per primo e non adempie di giovarsi dell'exceptio inadimpleti contractus, mentre detta eccezione può essere utilmente invocata da chi è tenuto successivamente ad adempiere.

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