(massima n. 4)
            È  costituzionalmente  illegittimo,  per violazione dell'art.  117,  secondo  comma,  lett. s),  Cost.,  l'art.  33 della legge della Regione Piemonte 25 marzo 2013, n. 3, nella  parte  in  cui,  sostituendo  l'art.  16-bis,  comma  6, della  legge  regionale  n.  56  del  1977,  esclude  dal processo  di  valutazione  ambientale  strategica  (VAS)  le varianti  di  limitate  dimensioni  regolate  dal  medesimo articolo  16-bis  nonché  le  specifiche  varianti  di  cui  alle lettere a),  b)  e  c). La  disciplina  della  VAS - contenuta  nel  D.Lgs.  n.  152  del  2006  in  attuazione dei  principi  comunitari  contenuti  nella  direttiva  27 giugno  2001,  n.  2001/42/CE - attiene  alla  materia "tutela  dell'ambiente"  di  competenze  legislativa esclusiva dello Stato. Le disposizioni legislative statali adottate  in  tale  ambito  fungono  da limite  alla  disciplina che  le  Regioni,  anche  a  statuto  speciale,  dettano  nei settori di loro competenza, essendo ad esse consentito soltanto  eventualmente  di  incrementare  i  livelli  della tutela ambientale, senza però compromettere il punto di equilibrio tra  esigenze  contrapposte  espressamente individuato  dalla  norma  dello  Stato.  Specifici  interventi del  legislatore  regionale  sono  ammessi  nei  soli  casi  in cui  essi,  pur  intercettando  gli  interessi  ambientali, risultano  espressivi  di  una  competenza  propria  della Regione, fermo restando che tali interventi non possono giungere fino a invertire le scelte che il legislatore statale ha  adottato  in  merito  alla  sottoposizione  a  VAS  di determinati piani e programmi e che, in ogni caso, sono largamente  condizionate  dai  vincoli  derivanti  dal  diritto dell'Unione.  La  norma  censurata,  escludendo  le  ricordate varianti non sono dal processo di VAS ma anche dalla stessa verifica di assoggettabilità, contrasta con la tutela  approntata  dal  D.Lgs.  152  del  2006  in  base al quale la necessità del ricorso alla procedura di VAS o di assoggettabilità dipende non già da un dato meramente quantitativo  riferito  alle  dimensioni  di  interventi  la  cui inoffensività  sull'ambiente  sia  aprioristicamente  ed astrattamente  affermata  in  ragione  della  loro  modesta entità,  bensì  dalla  accertata  significatività  dell'impatto sull'ambiente e sul patrimonio culturale che tali interventi (seppure  non  estesi)  concretamente  hanno  capacità  di produrre  (come  espressamente  previsto  dal  comma  1 dell'art.  6  del  D.Lgs.  n.  152  del  2006).  Non  assume alcun rilievo, inoltre, l'inciso contenuto nel primo periodo della  norma censurata, secondo cui,  per  le varianti che determinano  l'uso  a  livello  locale  di  aree  di  limitate dimensioni, resta ferma l'applicazione della disciplina in materia  di  VIA  (comma  6,  primo  periodo)  in  quanto  è erroneo  il  convincimento  dell'assoluta  assimilazione  di oggetto tra VAS e VIA. (Rimangono assorbiti gli ulteriori profili). - Sullo  ius  superveniens  fortemente  innovativo rispetto alla precedente normativa oggetto di censura e, pertanto,  non  soggetto  ad  un  trasferimento  della questione, vedi le citate sentenze nn. 87/2014, 44/2014 e  23/2014. - Sull'affermazione  in  base  alla  quale  la verifica  della  conformità  della  norma  impugnata  alle regole  di  competenza  interna  è  preliminare  al  controllo del  rispetto  dei principi comunitari, v.  le citate sentenze nn.  245/2013,  127/2010  e  120/2010. - Sulla riconducibilità  della  disciplina  della  VAS  nella  materia "tutela  dell'ambiente"  di  competenza  esclusiva  dello Stato, v. le sentenze n. 227/2011, 192/2011, 129/2011 e 33/2011. - Sulla  possibilità  per  le  Regioni,  anche  a statuto speciale, soltanto eventualmente di incrementare i  livelli  della  tutela  ambientale,  senza  però compromettere  il punto  di  equilibrio  tra  esigenze contrapposte  espressamente  individuato  dalla  norma dello Stato, v. le citate sentenze nn. 300/2013, 145/2013, 58/2013, 66/2012 e 225/2009). - Sui limiti entro i quali le Regioni  possono  intervenire  in  materia  ambientale, senza  invertire  le  scelte  che  il  legislatore  statale  ha adottato,  anche  in  quanto  condizionate  dai  vincoli derivanti  dal  diritto  dell'Unione,  v.  le  sentenze  nn. 58/2013  e  398/2006. - Sull'impossibilità  di  assimilare  in modo  assoluto  gli  istituti  concettualmente  distinti  della VAS e della VIA, per quanto connessi, v. le sentenze nn. 58/2013 e 227/2011.